IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  17
marzo 1981, n. 211; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1984,
n. 1034; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo  48
del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  necessario
provvedere alla modifica degli articoli 13, 18 e 19  del  regolamento
per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza  per  il
personale del  Ministero  delle  finanze,  approvato  con  il  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 gennaio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Al regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di
previdenza per il personale del Ministero  delle  finanze,  approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica  21  dicembre  1984,  n.
1034, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13. - 1.  Il  fondo  di  previdenza  e'  amministrato  da  un
consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro  delle
finanze per ogni quadriennio ed e' costituito: 
     a) da un direttore generale, presidente; 
     b) da quattro dirigenti membri effettivi di cui uno con funzione
di vicepresidente, nominati di preferenza uno per  ogni  dipartimento
del Ministero delle  finanze,  ed  uno  nell'ambito  della  Direzione
generale del personale; 
     c)  da  quattro  dirigenti  membri  supplenti  nominati  con  le
modalita' di cui alla precedente lettera b). 
   2. Resta salva la disposizione  di  cui  all'articolo  15,  ultimo
comma."; 
    b) l'art. 18 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 18. - 1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del
Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed e' composto: 
     a) da due dirigenti iscritti al Fondo, di cui uno  con  funzione
di presidente; 
     b) da un revisore effettivo ed uno supplente  in  rappresentanza
del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. 
   2. I componenti del collegio dei revisori iscritti al Fondo devono
avere almeno dieci anni di effettivo servizio nei ruoli del Ministero
delle finanze."; 
    c) il terzo comma dell'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
  "Il collegio dei revisori deve intervenire senza diritto  al  voto,
alla seduta del consiglio di amministrazione  nella  quale,  a  norma
dell'articolo 14, e' esaminato il rendiconto della gestione.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 26 gennaio 1998 
 
                              SCALFARO 
 
                                                Prodi, Presidente del 
                                               Consiglio dei Ministri 
 
                                        Visco, Ministro delle finanze 
 
                                         Ciampi, Ministro del tesoro, 
                                                 del bilancio e della 
                                             programmazione economica 
 
Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1998 
  Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 21 
 
          Avvertenze: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 5 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 17 marzo 1981, n. 211 (Unificazione dei fondi di
          previdenza del personale del Ministero delle finanze) e' il
          seguente: 
            "Art.  5.  -  1.  Con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  d'intesa  con  le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative su scala nazionale, da emanare
          entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in   vigore   del
          presente  decreto,  sara'  approvato  il  regolamento   per
          l'amministrazione e l'erogazione del  fondo  di  previdenza
          unificato. 
            2. Il regolamento  sara'  ispirato  ai  criteri  indicati
          nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n.  648  e  dovra'  contenere  norme  dirette
          comunque ad impedire erogazioni superiori al  volume  delle
          entrate previste dalle vigenti disposizioni, con esclusione
          di ogni ulteriore onere per il bilancio dello Stato". 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre
          1984, n. 1034,  reca:  "Approvazione  del  regolamento  per
          l'amministrazione e l'erogazione del  Fondo  di  previdenza
          per il personale del Ministero delle finanze.". 
            -  Il  testo  dell'art.  48  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego,   a   norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421)  e'  il
          seguente: 
            "Art. 48. - In attuazione dell'art. 2, comma  1,  lettera
          a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la  contrattazione
          collettiva   nazionale    definisce    nuove    forme    di
          partecipazione delle rappresentanze del personale  ai  fini
          dell'organizzazione  del   lavoro   nelle   amministrazioni
          pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2.  Sono  abrogate  le
          norme che prevedono ogni  forma  di  rappresentanza,  anche
          elettiva, del personale  nei  consigli  di  amministrazione
          delle predette  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  nelle
          commissioni  di  concorsi.  La  contrattazione   collettiva
          nazionale indichera' forme e  procedure  di  partecipazione
          che sostituiranno commissioni del personale e organismi  di
          gestione, comunque denominati". 
            - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il  seguente:  "2.  Con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".