IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' necessario provvedere alla modifica degli articoli 13, 18 e 19 del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. Il fondo di previdenza e' amministrato da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed e' costituito: a) da un direttore generale, presidente; b) da quattro dirigenti membri effettivi di cui uno con funzione di vicepresidente, nominati di preferenza uno per ogni dipartimento del Ministero delle finanze, ed uno nell'ambito della Direzione generale del personale; c) da quattro dirigenti membri supplenti nominati con le modalita' di cui alla precedente lettera b). 2. Resta salva la disposizione di cui all'articolo 15, ultimo comma."; b) l'art. 18 e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - 1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed e' composto: a) da due dirigenti iscritti al Fondo, di cui uno con funzione di presidente; b) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. 2. I componenti del collegio dei revisori iscritti al Fondo devono avere almeno dieci anni di effettivo servizio nei ruoli del Ministero delle finanze."; c) il terzo comma dell'articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Il collegio dei revisori deve intervenire senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell'articolo 14, e' esaminato il rendiconto della gestione.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 gennaio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1998 Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 21
Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211 (Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze) e' il seguente: "Art. 5. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sara' approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato. 2. Il regolamento sara' ispirato ai criteri indicati nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 e dovra' contenere norme dirette comunque ad impedire erogazioni superiori al volume delle entrate previste dalle vigenti disposizioni, con esclusione di ogni ulteriore onere per il bilancio dello Stato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, reca: "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.". - Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 48. - In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle commissioni di concorsi. La contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati". - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".